Art. 6.
(Disposizioni varie).

      1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è abrogato;

          b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «funzioni precedentemente esercitate» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle direttive e semidirettive sia di merito che di legittimità se il relativo posto è vacante»;

          c) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura esercitavano, all'atto del collocamento fuori ruolo, funzioni direttive o semidirettive ed il relativo posto non è vacante si procede al ricollocamento in ruolo anche in soprannumero in un ufficio giudiziario con funzioni non direttive nè semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, mediante concorso virtuale»;

          d) il quarto periodo è soppresso.

      2. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario.
      3. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo

 

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utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.
      4. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da oltre otto anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di diciotto mesi. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive nè semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da un periodo compreso tra sette anni e sei mesi ed otto anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di un anno oltre la scadenza dell'ottavo anno. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da un periodo compreso tra sette anni e sette anni e sei mesi mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di sei mesi oltre la scadenza dell'ottavo anno. Decorso tale periodo senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive nè semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della
 

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magistratura. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della predetta legge.
      5. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvede a pubblicare, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti direttivi e semidirettivi vacanti o che si renderanno disponibili entro i successivi sei mesi per effetto del raggiungimento dei termini di scadenza delle relative funzioni.
      6. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla presente legge, si applica a decorrere dal primo giorno del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data i magistrati che esercitano funzioni giudicanti o requirenti possono partecipare alle procedure concorsuali di tramutamento che comportano il mutamento delle funzioni esercitate relativamente a posti di un diverso circondario.
      7. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della presente legge, non si applica ai magistrati ordinari limitatamente al primo tramutamento dalla sede assegnata al termine del tirocinio.
      8. I rinvii all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziazio di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si intendono operati all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.
      9. All'articolo 5 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

      «Le piante organiche degli uffici giudiziari sono adottate con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura. La ripartizione

 

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dei posti all'interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro è operata con i provvedimenti di cui ai successivi articoli 7-bis e 7-ter».

      10. L'articolo 6 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - (Sedi, circoscrizioni e ruolo organico della magistratura). - 1. Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nelle lettere da c) a g) del comma 1 dell'articolo 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento».

      11. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

          b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

          c) al comma 2, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

          d) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006»;

          e) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «sentito il Consiglio direttivo della Corte medesima».

      12. All'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. L'individuazione dei criteri per la ripartizione degli uffici requirenti di primo e secondo grado in gruppi di lavoro

 

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per materie omogenee, per l'assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro, per l'individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi stessi, per l'attribuzione degli incarichi e per l'individuazione dei criteri per l'assegnazione degli affari ai singoli sostituti, nonché dei criteri per la organizzazione del lavoro nella Procura generale presso la corte di cassazione è operata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei procuratori generali, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari competenti e il Consiglio direttivo della corte di cassazione. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati».

      13. L'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

      «Art. 11. - (Decadenza del magistrato). - 1. Il magistrato che non assume le funzioni nel termine stabilito o assegnato dall'articolo 10 decade dall'impiego e non può essere riassunto. La presente disposizione si applica anche in caso di mancata assunzione di servizio all'atto della nomina».

      14. Dopo l'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Domicilio del magistrato). - 1. Il magistrato ha l'obbligo di fissare il proprio domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai quaranta chilometri dal centro della città in cui ha sede l'ufficio. Ai sensi dell'articolo 209-bis, comma 2, del presente regio decreto, può essere autorizzato a fissare il proprio domicilio anche ad una distanza maggiore dalla sede a condizione che non vi sia pregiudizio per il servizio».

 

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      15. All'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «può essere» sono sostituite dalle seguenti: «è normalmente»;

          b) al secondo comma, la parola: «biennalmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente».

      16. All'articolo 68 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è abrogato;

          b) al terzo comma, le parole: «, sentito il procuratore generale della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel provvedimento tabellare di cui all'articolo 7-bis».

      17. All'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Il procuratore aggiunto, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, coordina il gruppo di lavoro cui è assegnato e, in particolare, vigila sull'andamento dei servizi delle segreterie e degli ausiliari, e sull'attività dei sostituti e cura lo scambio di informazioni e di novità giurisprudenziali all'interno del gruppo di lavoro. Collabora, altresì, con il procuratore della Repubblica nell'attività di direzione dell'ufficio. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-ter, al procuratore aggiunto può essere attribuito l'incarico di coordinare più gruppi di lavoro che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio».

      18. All'articolo 104 dell'ordianmento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «, tenuto anche conto delle capacità organizzative e delle esperienze professionali. Il provvedimento di nomina del vicario,

 

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di durata triennale, se non contenuto nelle tabelle di cui all'articolo 7-bis del presente regio decreto, deve essere inviato al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione».
      19. All'articolo 108 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente»;

          b) al secondo comma, le parole: «del grado immediatamente inferiore,» sono soppresse.

      20. Dopo l'articolo 120 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

      «Art. 120-bis. - (Destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio). - 1. La destinazione dei magistrati ordinari agli uffici giudiziari per svolgere il tirocinio è disposta con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura».

      21. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come sostituita dall'articolo 2, comma 11, della presente legge.
      22. L'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

      «Art. 192. - (Assegnazione delle sedi per tramutamento). - 1. L'individuazione di posti vacanti da ricoprire presso uffici giudiziari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con delibera trasmessa agli uffici giudiziari ed al Ministero della giustizia per tutti i magistrati fuori del ruolo organico. Nella delibera è indicata la data entro la quale ciascun magistrato può presentare la domanda di tramutamento. Le domande non accolte in relazione alla vacanza per la quale sono

 

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state presentate conservano validità sino alla revoca.
      2. Nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, il Consiglio superiore della magistratura valuta le domande tenendo conto delle attitudini, dell'impegno, della laboriosità, della diligenza e delle capacità direttive di ciascuno degli aspiranti, come desunte dalle valutazioni di professionalità formulate e dalla documentazione prodotta dagli interessati, nonché delle eventuali situazioni particolari relative alla famiglia e alla salute. In caso di parità all'esito della valutazione prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. Si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
      3. Il Consiglio superiore della magistratura regola con proprie delibere le modalità e i tempi di pubblicazione dei posti vacanti da mettere a concorso, la modalità di presentazione delle domande ed il numero e la revocabilità delle stesse».

      23. All'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

      «I magistrati assegnati a domanda ad una sezione o ad un gruppo di lavoro ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter, non possono ottenere una diversa assegnazione all'interno dello stesso ufficio prima di tre anni dall'effettivo possesso, salve gravi ragioni di salute o gravi ragioni di servizio».

      24. La rubrica del capo X e l'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono sostituiti dai seguenti:

«Capo X
COLLOCAMENTO FUORI RUOLO E RICOLLOCAMENTO IN RUOLO DEI MAGISTRATI ORDINARI

      Art. 196. - (Collocamento fuori ruolo). - 1. I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura

 

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per svolgere incarichi elettivi o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 230 unità, salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.
      2. Nel limite di cui al comma 1, non si computano i collocamenti fuori ruolo disposti ai sensi degli articoli 1, 7 e 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, quelli disposti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quelli disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, quelli in servizio all'estero, per effetto dell'azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria, quelli di cui all'articolo 210 del presente ordinamento, nonché quelli relativi ad incarichi presso organi costituzionali.
      3. Il collocamento fuori ruolo è sempre richiesto dal Ministro della giustizia ed è adottato con decreto dello stesso Ministro su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.
      4. La cessazione dal collocamento fuori ruolo può avvenire a domanda del magistrato o d'ufficio, a seguito della scadenza del mandato elettivo o dell'incarico conferito o della messa a disposizione da parte del Ministro.
      5. Per il ricollocamento in ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 196-bis.
      6. Nel periodo di servizio prestato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato in quanto compatibili.
      7. Il servizio prestato fuori del ruolo organico della magistratura è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nell'ultima funzione giudiziaria o giurisdizionale svolta».
 

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      25. Dopo l'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, è inserito il seguente:

      «Art. 196-bis. - (Collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati). - 1. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati, fatta eccezione per gli incarichi apicali di diretta collaborazione, non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. Ai soli fini del computo del periodo massimo non si tiene conto del periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e dei periodi di aspettativa per mandato elettivo.
      2. Non possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati che non abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità.
      3. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, a domanda o d'ufficio, avviene, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

          a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettivo, mediante concorso virtuale in una sede vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto, salvo che lo stesso svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia;

          b) per i magistrati collocati fuori ruolo da meno di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza;

          c) per i magistrati collocati fuori ruolo da più di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche

 

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in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza o in altra sede mediante concorso virtuale;

          d) per i magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o semidirettivi, mediante concorso virtuale in un ufficio giudiziario con funzioni nè semidirettive nè direttive nè di legittimità, anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza.

      4. Ai magistrati ricollocati in ruolo ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, non si applica il termine di cui all'articolo 194.
      5. Fuori dai casi di cui al comma 3, lettere a), c) e d), non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute, di sicurezza o che non sia possibile l'assegnazione di sede entro due mesi dalla messa a disposizione o dalla richiesta di ricollocamento in ruolo».

      26. L'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

      «Art. 199. - (Servizio dei magistrati addetti al Ministero della giustizia). - 1. Le norme dell'ordinamento del Ministero della giustizia determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati che vi prestano servizio».

      27. All'articolo 201 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «in ciascun grado» sono sostituite dalle seguenti: «a magistrato ordinario» e l'ultimo periodo è soppresso;

          b) al secondo comma, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari» e le parole: «a norma dell'articolo 127» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzata per la nomina»;

 

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          c) il terzo comma è abrogato.

      28. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è abrogato;

          b) al comma 3, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui al comma 1 non si applica».

      29. L'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, continua ad essere applicato nei confronti dei magistrati assegnati a sedi disagiate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      30. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».
      31. L'articolo 7 della citata legge n. 195 del 1958 è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. - (Segreteria). - 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita dal segretario generale che la dirige, dal vice segretario generale che lo coadiuva, da sedici magistrati addetti alla segreteria nonché dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.
      2. Il segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
      3. Il vice segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.
      4. I sedici addetti alla segreteria sono nominati dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità tenendo

 

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in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.
      5. I magistrati di cui al comma 4 sono posti fuori del ruolo organico della magistratura per un periodo non superiore a sei anni, non rinnovabile, fatta eccezione per gli incarichi di cui ai commi 2 e 3. Il ricollocamento in ruolo avviene solo al momento dell'effettiva sostituzione.
      6. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del vice segretario generale e dei magistrati addetti alla segreteria sono definite dal regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura».

      32. L'articolo 7-bis della citata legge n. 195 del 1958, è sostituito dal seguente:

      «Art. 7-bis. - (Ufficio studi e contenzioso). - 1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito l'Ufficio studi e contenzioso con compiti di studio, ricerca, documentazione e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, composto da otto magistrati scelti dal consiglio superiore della magistratura tra i magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, e dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37. L'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Comitato di presidenza. I magistrati addetti all'Ufficio studi e contenzioso sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.
      2. Il direttore dell'Ufficio studi è nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Le modalità di nomina del direttore e dei magistrati addetti, la durata dei relativi incarichi, le competenze dell'Ufficio, anche in relazione all'assistenza ai componenti del Consiglio, sono definite dal regolamento interno del Consiglio».

      33. All'articolo 9, quinto comma, della citata legge n. 195 del 1958, le parole: «e per il personale addetto» sono sostituite dalla seguente: «addetti».
      34. All'articolo 10-bis, commi primo e terzo, della citata legge n. 195 del 1958, la

 

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parola: «biennio» è sostituita, ovunque ricorre, dalla seguente: «triennio».
      35. In relazione alle aumentate attività il Consiglio superiore della magistratura è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di 13 unità di personale amministrativo dipendente dalla pubblica amministrazione in posizione di comando. A tali comandi si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e non possono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato nè oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.
      36. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Nel numero di cui al comma 1, non si considerano i magistrati di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, i capi dipartimento, i magistrati incaricati di funzioni all'estero ai sensi della legge 14 marzo 2005, n. 41, quelli in servizio all'estero per effetto dell'azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Paesi o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria nonché quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Si applica quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317».

      37. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «i),» è soppressa.
      38. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Al magistrato sospeso dal servizio è corrisposto un assegno alimentare di importo compreso tra un terzo e due terzi dello stipendio percepito, determinato tenuto conto del nucleo familiare del magistrato e della entità della retribuzione stessa».

 

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      39. All'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, la lettera f) è abrogata.
      40. All'articolo 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, dopo le parole: «ha facoltà di promuovere» sono aggiunte le seguenti: «, entro un anno dalla notizia del fatto,».
      41. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, dopo le parole: «azione disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3,».
      42. All'articolo 18, comma 3, lettera c), del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, le parole: «e del delegato del Ministro della giustizia» sono soppresse.
      43. All'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006 le parole: «procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedura civile».
      44. All'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «I magistrati cui sono state conferite funzioni non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni se non con il loro consenso».

      45. All'articolo 5, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

          «e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

          e-bis) vacanza del posto da più di tre mesi senza che sia stata attivata la procedura per la copertura».

      46. All'articolo 8 della citata legge n. 48 del 2001, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Non si procede alla copertura dei posti vacanti destinati ai magistrati distrettuali quando i posti vacanti complessivamente esistenti negli organici degli uffici del distretto eccedono il 15 per cento».

 

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      47. L'articolo 1 della legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. La magistratura militare, unica nell'accesso, si distingue secondo le funzioni esercitate. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e le funzioni dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.
      2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, secondo grado e requirenti di legittimità, semidirettive giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, direttive di primo grado, direttive di secondo grado, sia giudicanti che requirenti e direttive requirenti di legittimità.
      3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale militare ed il tribunale militare di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.
      4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte militare di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte militare di appello.
      5. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di cassazione.
      6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale militare; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il tribunale militare.
      7. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte militare di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale militare presso la corte militare di appello.
      8. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale militare e di presidente del tribunale militare di sorveglianza; le funzioni

 

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direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.
      9. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte militare di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte militare di appello.
      10. Le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale militare presso la Corte di cassazione».

      48. Dopo l'articolo 1 della citata legge n. 180 del 1981, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 1-bis. - 1. I magistrati militari sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.
      2. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 avviene a domanda degli interessati mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta o d'ufficio, in caso di esito negativo della procedura concorsuale stessa per inidoneità dei candidati o mancanza di candidature, qualora il Consiglio della magistratura militare ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale.
      3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.
      4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.
      5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, è richiesto il conseguimento della terza valutazione di professionalità.
      6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, è richiesto il conseguimento della quarta valutazione di professionalità.

 

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      7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.
      8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 10, è richiesto il conseguimento della sesta valutazione di professionalità ed il possesso delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 9.

      Art. 1-ter. - 1. L'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, si applica nel senso che il limite territoriale per il mutamento di funzioni da giudicante a requirente e viceversa è costituito per i magistrati militari dalla circoscrizione territoriale in cui prestano servizio. Per la corte militare d'appello e la procura generale presso la stessa il riferimento si intende operato agli ambiti territoriali rispettivamente della sezione centrale e delle sezioni distaccate.
      2. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 12 a 15, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 non si applicano al conferimento delle funzioni di legittimità alla magistratura militare.
      3. Le attività svolte per la magistratura ordinaria dai consigli giudiziari rientrano nella competenza del Consiglio della magistratura militare che vi provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e sono regolate dallo stesso con proprio regolamento».

      49. La tabella allegata alla legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.
      50. All'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, le parole: «di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno conseguito la seconda valutazione di professionalità».
      51. Nella tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), le parole: «Primo presidente della corte di cassazione; procuratore

 

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generale e presidente aggiunto della corte di cassazione; presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche» sono soppresse, e le parole: «presidente di sezione della corte di cassazione e procuratore generale militare» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrato ordinario dalla quinta valutazione di professionalità in poi»;

          b) al numero 2), le parole: «Consiglieri di corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari e militari alla terza e quarta valutazione di professionalità»;

          c) al numero 3), le parole: «Consiglieri di corte di appello» e le parole: «procuratori e vice procuratori militari» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari dalla nomina alla seconda valutazione di professionalità»;

          d) al numero 4), le parole: «sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima e seconda classe» sono soppresse;

          e) al numero 5), le parole: «Aggiunti giudiziari; sostituti procuratori e giudici istruttori militari di III classe, sostituti procuratori dello Stato; uditori; uditori giudiziari militari» sono soppresse.

      52. L'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica al personale della magistratura ordinaria e militare dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità in poi.
      53. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 44, da 47 a 50, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, l'articolo 7-bis, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 129-bis, 129-ter, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202, commi secondo e terzo, da 204 a 207 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103, da 142 a 148, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l'articolo 3, commi 2 e 3, e

 

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l'articolo 7, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
      54. Le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
      55. I magistrati ordinari transitati nelle magistrature speciali, nelle quali abbiano prestato ininterrottamente servizio, possono essere riammessi nella magistratura ordinaria, a domanda, con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e sono inquadrati, agli effetti delle valutazioni di professionalità, tenuto conto dell'anzianità di servizio effettivo complessivamente maturato nelle magistrature.
      56. Fatta eccezione per i posti di primo presidente della corte di cassazione, di procuratore generale presso la corte di cassazione, di presidente aggiunto e di procuratore aggiunto presso la corte stessa, di presidente del tribunale superiore per le acque pubbliche, e quelli relativi a funzioni direttive di merito e di legittimità, tutti i posti presso gli uffici giudiziari ordinari, nei limiti della dotazione organica complessiva, sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura.
      57. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.